IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722,  modificata  dalla  legge  26
marzo 1977, n. 105, e dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591; 
  Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre  1948,
n. 1677, concernente  approvazione  del  regolamento  generale  delle
lotterie nazionali,  modificato  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468,  10  maggio  1956,  n.  550,  27
dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814, e 30  dicembre  1970,
n. 1443; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                                EMANA 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'ultimo comma  dell'art.  15  del  regolamento  generale  delle
lotterie  nazionali,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Il comitato puo' anche  consentire  che  l'estrazione  dei  numeri
avvenga mediante urne movimentate elettricamente con  la  fuoriuscita
automatica di  sfere  di  gomma,  contraddistinte  all'esterno  dalle
lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti
1 e 2 del presente articolo. Dette urne  debbono  essere  opacizzate,
ovvero, se trasparenti, debbono avere velocita' di rotazione tale  da
impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei  numeri
e delle lettere impressi sulle sfere in esse  contenute,  assicurando
comunque la espulsione simultanea  di  una  sfera  da  ciascuna  urna
mediante unico impulso comandato a distanza". 
 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
             -  La  legge  n.  722/1955  reca:   "Autorizzazione   ad
          effettuare annualmente quattro lotterie nazionali". 
             -  La  legge  n.  174/1983  reca:   "Autorizzazione   ad
          effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985  le  lotterie  di
          Viareggio e Venezia". 
 
            Nota all'art. 1: 
             Il testo vigente dell'art. 15 del  regolamento  generale
          delle lotterie nazionali e' il seguente: 
             "Art. 15. - All'estrazione dei biglietti si procede  nel
          modo seguente: 
              1) in un'urna contrassegnata col numero romano 'I' sono
          immesse,  alla   presenza   del   pubblico,   tante   sfere
          metalliche, chiuse con coperchio a  scatto  od  avvitabile,
          quante sono le serie dei biglietti venduti. Nell'interno di
          ciascuna sfera  sono  stampate  le  lettere  dell'alfabeto,
          singole o associate, corrispondenti alle diverse serie.  Le
          lettere stampate nell'interno della  prima  sfera  estratta
          indicano la serie prima estratta; 
              2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con  i
          numeri romani, II, III, IV,  V  e  VI  sono  immesse,  alla
          presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio
          a scatto  od  avvitabile,  nell'interno  delle  quali  sono
          stampati i numeri dallo zero al  nove.  Si  procede  quindi
          alla estrazione di una sfera da  ciascuna  urna:  i  numeri
          stampati all'interno  delle  sfere  estratte  rappresentano
          rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le  decine
          di migliaia, le migliaia, le  centinaia,  le  decine  e  le
          unita' del numero primo estratto. 
             Ove i cinque numeri  estratti  da  ciascuna  urna  siano
          tutti zero, si intende estratto il numero 100.000. 
             Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie  ed
          ai numeri vengono nuovamente imbussolate  nelle  rispettive
          urne e l'operazione di  estrazione  viene  ancora  ripetuta
          tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria. 
             Qualora sia  estratta  la  serie  ed  il  numero  di  un
          biglietto  tranciato  e  quindi  invenduto  o  l'estrazione
          ripeta  una  serie   ed   un   numero   gia'   sorteggiato,
          l'estrazione stessa e' ritenuta nulla e l'operazione  viene
          rinnovata. 
             Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state
          immesse le diverse serie ed  i  numeri,  sono  sottopote  a
          movimento  rotatorio.  La   estrazione   delle   sfere   e'
          effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal  Comitato,
          la quale dovra' procedere alla estrazione stessa avendo gli
          occhi bendati e il braccio nudo. 
            Il Comitato puo' anche consentire  che  l'estrazione  dei
          numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con
          la   fuoriuscita   automatica   di    sfere    di    gomma,
          contraddistinte all'esterno dalle lettere  dell'alfabeto  e
          dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti  1  e  2  del
          presente articolo. Dette urne  debbono  essere  opacizzate,
          ovvero,  se  trasparenti,  debbono   avere   velocita'   di
          rotazione  tale  da  impedire,  durante  le  operazioni  di
          estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere  impressi
          sulle sfere in  esse  contenute,  assicurando  comunque  la
          espulsione  simultanea  di  una  sfera  da  ciascuna   urna
          mediante unico impulso comandato a distanza".