IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, modificata dalla legge 26 marzo 1977, n. 105, e dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591; Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814, e 30 dicembre 1970, n. 1443; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, e' sostituito dal seguente: "Il comitato puo' anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocita' di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 722/1955 reca: "Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali". - La legge n. 174/1983 reca: "Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e Venezia". Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali e' il seguente: "Art. 15. - All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente: 1) in un'urna contrassegnata col numero romano 'I' sono immesse, alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto od avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nell'interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta; 2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e VI sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nell'interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi alla estrazione di una sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unita' del numero primo estratto. Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero 100.000. Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria. Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un numero gia' sorteggiato, l'estrazione stessa e' ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata. Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottopote a movimento rotatorio. La estrazione delle sfere e' effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovra' procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo. Il Comitato puo' anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocita' di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza".